Cronaca

CESANO – OBBLIGO VACCINALE PER ASILI, NIDI E SCUOLA DELL’OBBLIGO

CESANO MADERNO – A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, si è stabilito l’obbligo vaccinale per tutti i bambini iscritti all’asilo, nido, alla scuola dell’infanzia ed alla scuola dell’obbligo del territorio.
Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, all’art. 1 commi l e l-bis, estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, come da sotto riportato elenco:
Anti-poliomielitica;
Anti-difterica
Anti-tetanica
Anti-epatite B
Anti-pertosse
Anti-Haemophilus injluenzae tipo B
Anti-morbillo
Anti-rosolia
Anti-parotite
Anti-varicella

Inoltre il decreto, all’art. 1, co. l-quater, dispone l’obbligo per le Regioni di assicurare’offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie.
Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali
I dirigenti scolastici, all’atto dell’ iscrizione, dovranno richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali.

Al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l’allegato alla circolare n. 1622/17.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL competente o certificato vaccinaie ugualmente rilasciato dall’ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL, in quest’ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l’assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge).

Ancora, con riferimento all’art. 3, commi l e l-bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell’anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva di cui sopra.
In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

a) attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del ServizioSanitario Nazionale (art. l, co. 3);

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2);
Per l’anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle private non paritarie:
– entro il 10 settembre 2017 (differito all’11, essendo il 10 giorno festivo) per le bambine e i bambini della scuola dell’ infanzia e delle sezioni primavera;
– entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione dell’obbligo scolastico.
Limitatamente all’anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, al fine di agevolare le famiglie nell’adempimento dei nuovi obblighi vaccinali, i genitori/tutori/affidatari dei minori da 0 a 16 anni potranno come detto presentare copia della formale richiesta di vaccinazione inoltrata alla ASL territorialmente competente; in alternativa potranno dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018 (circolare 26382 dell’1.9.2017).
Ulteriori informazioni
Si fa presente per approfondimenti che il Ministero della Salute ha messo a disposizione il numero verde 1500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00) e un’area dedicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.salute.gov.it/vaccini.

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