SEREGNO -SEREGNOPOLI: LA PRATICA GAMM TRA OMESSI COLLAUDI E VARIANTI NON DICHIARATE
MONZA – Riprende il processo sull’urbanistica seregnese con la prima udienza del nuovo anno. Al centro, le dichiarazioni spontanee rese dal duo Santambrogio-Facchinetti, ex pubblici ufficiali del Comune di Seregno, e le testimonianze del notaio di Lugarà e di un parente di Mega.
Di Alessandro Girardin
L’udienza del 1° marzo del processo Seregnopoli si è aperta con l’esame di due testi di parte civile, nel filone che vede Antonino Lugarà imputato in concorso con Massimo Ponzoni per la vicenda di un prestito da 110mila euro che l’imprenditore Luciano Mega avrebbe dovuto restituire in tre mesi maggiorato da interessi ritenuti dall’accusa usurari. La prima teste, Maria Nives Iannaccone, notaio “di fiducia” di Lugarà, ha dichiarato di conoscere il costruttore calabrese dagli anni ’90. L’11 dicembre 2015, data del rogito dell’atto di compravendita dell’immobile di Alezio (Lecce) di proprietà del Mega a favore del figlio di Lugarà, risultava alla Iannaccone che il valore dell’immobile fosse mutato, passando dai 65-70mila del preliminare (che conferiva a Lugarà a far data dall’8 luglio 2015 una procura speciale a vendere) agli 80mila del definitivo.
L’atto prevedeva in particolare una delegazione di pagamento, in virtù della quale la società venditrice Domus chiedeva di pagare direttamente a Lugarà a motivo della «situazione debitoria» in cui versava il Mega. Traspariva infatti dallo scritto che quegli 80mila erano versati «a saldo» di un debito preesistente di 110mila euro. Il notaio ha dichiarato di non sapere che la società venditrice avesse acquistato due anni prima quello stesso immobile al valore di 200mila euro.
In seconda battuta, il collegio ha deciso di non sciogliere la riserva sull’istanza presentata dalla parte civile per una perizia grafica sul documento del 10 luglio 2013 che, secondo la difesa, proverebbe la vera fonte del debito di Mega (smentendo la tesi della consegna del denaro nell’appartamento di Ponzoni in Francia nel febbraio 2014). L’appartamento sarebbe poi stato rivenduto a Gallipoli nel marzo 2016 per un valore di 140mila euro.
Il secondo soggetto chiamato a testimoniare è stato il cugino acquisito di Mega, Alessandro Marella, ex affittuario di un appartamento di proprietà del Mega a Lugano. Nel corso della deposizione, il teste ha riferito della volta che Mega venne ad avvertirlo della sua intenzione di vendere l’appartamento per i debiti contratti nei confronti di Lugarà. Mega gli aveva dato l’impressione di «temere quella persona». Lo stesso Lugarà, ha raccontato, era venuto più volte a visionare l’appartamento (anche tramite “agenzie”), una cosa che «mi aveva dato qualche noia».
Alla fine, l’inquilino disse a Mega che l’avrebbe comprato lui. È stato ricordato il mutuo che aveva acceso per procedere all’acquisto, sostituendosi in questo modo a Mega nella proprietà. Il rogito risale al 25 novembre 2014 per una somma pari a 325mila franchi. Un mese prima, il 22 ottobre 2014, Mega aveva rilasciato a Lugarà una procura a vendere l’appartamento ad un prezzo non inferiore a 288mila franchi svizzeri. A fronte della quale sarebbero stati versati, a titolo di compenso, 30mila franchi. I soldi della vendita sarebbero stati poi divisi fra le parti dal notaio svizzero. Dei passaggi di denaro in favore di Lugarà, creditore verso Mega, Marella ha dichiarato di essere all’oscuro.
Nel controesame condotto dall’avvocato Luca Ricci, legale di Lugarà, Marella ha confermato che dall’importo della vendita erano stati detratti 65mila franchi da lui già pagati a Mega a titolo di «aiuto personale», senza ricordare quanto tempo prima li avesse versati.
In una seconda fase si è passati alle dichiarazioni spontanee rese su base volontaria dagli imputati.
Su richiesta della pm Giulia Rizzo, il 68enne ex dirigente Carlo Santambrogio ha svolto alcune considerazioni sull’accusa che gli viene mossa. Sul fatto, cioè, di aver sottoscritto in data 6 dicembre 2015 una relazione favorevole alla richiesta di rilascio del certificato di agibilità parziale in favore di Lugarà senza il collaudo delle opere pubbliche, in contrasto con l’art. 10 della convenzione stipulata dal Comune con la G.A.M.M. per l’esecuzione del piano attuativo. Nel merito, Santambrogio si è difeso sostenendo quest’ultima norma riguardasse l’agibilità di tutto il piano attuativo. Se infatti – a suo giudizio – l’art. 10 fosse stato riferito all’agibilità di «una sola unità immobiliare» (come nel caso di Lugarà), sarebbe entrato in conflitto con il testo unico dell’edilizia, come al tempo modificato dal “decreto del Fare” del 2013.
Al netto dei tecnicismi, per Santambrogio il caso di Lugarà era da ricondursi a una disposizione (art. 24, co. 4-bis, lett. b), d.P.R. n. 380/2001) secondo la quale sarebbe stato sufficiente il «completamento», e non anche il collaudo, delle opere di urbanizzazione primaria realizzate all’interno della singola unità immobiliare. Il riferimento al “collaudo”, non presente nel decreto, faceva però capolino nella legge di conversione dell’agosto 2013. Un dubbio interpretativo poi sfociato in un vero e proprio dissidio tra il parere finale di Santambrogio e quanto invece risultava dalla relazione tecnica conclusiva del 2 dicembre 2016, a firma dello stesso Santambrogio e di altri due funzionari dell’Ufficio Tecnico. Fra costoro, infatti, la geometra Antonella Cazorzi, attualmente imputata, si disse contraria all’accoglimento senza previo collaudo delle opere, in ragione di una diversa qualificazione della fattispecie, e cioè della considerazione che le unità immobiliari in questione fossero più d’una (art. 24, co. 4-bis, lett. a), d.P.R. n. 380/2001).
Alla fine, però, come sottolineato in sede di controesame, a prevalere era stata la determinazione adottata da Santambrogio sulla scorta del suo potere dirigenziale. A domanda della presidente, l’imputato ha replicato di non aver subito pressioni o condizionamenti, né di esser stato a conoscenza, nel momento del rilascio del parere, del preliminare di compravendita dell’area ex Dell’Orto fra G.A.M.M. e iN’s Mercati. Quanto alle opere pubbliche, a parere di Santambrogio sarebbero state comunque collaudate ai fini della loro acquisizione al patrimonio comunale.
È stato quindi il turno di Mauro Facchinetti, 57 anni, ex responsabile unico dell’istruttoria del piano G.A.M.M.: quel che l’accusa gli contesta, è di aver omesso di segnalare la variante apportata al Pgt dalla delibera di adozione della pratica di Lugarà, che avrebbe quindi dovuto adottarsi in Consiglio comunale e non in Giunta come invece accaduto.
Riguardo all’omessa segnalazione della variante su via Dell’Oca, Facchinetti ha puntualizzato di non aver mai ritenuto il problema davvero sussistente. Dal suo punto di vista, l’immobiliarista non avrebbe fatto altro che realizzare lungo il confine del lotto un marciapiede, ossia un’opera di urbanizzazione primaria «interna al piano attuativo». Che quindi non avrebbe comportato un allargamento di via Dell’Oca né, come al contrario sostenuto dall’accusa, un cambio di destinazione dell’area, prevista nel Pgt come pedonale e divenuta nel piano G.A.M.M. carrabile. È stato ricordato che Lugarà, su richiesta del Grisafi, aveva arretrato la recinzione di un metro e mezzo (in forza di una norma del Piano delle Regole che fissa in due metri il limite massimo di modifica del tracciato) e ceduto gratuitamente la relativa area al Comune. Rispondendo alle domande postegli dal suo legale, l’avvocato Marco Leanza, Facchinetti ha sostenuto che via Dell’Oca sia sempre stata – prima e dopo l’approvazione del piano G.A.M.M. – una sede stradale «promiscua», fatta cioè per il passaggio indifferentemente di auto, pedoni e biciclette.
Nessuna variante poi, secondo Facchinetti, su via Valassina: le opere realizzate da Lugarà per agevolare con una terza corsia l’ingresso al centro commerciale, e quindi realizzate secondo l’accusa nel mero interesse del privato, sarebbero irrilevanti ai fini del Pgt in quanto «all’interno della stessa sede stradale». Quanto all’assenza dello studio sul traffico di cui all’art. 41 del PDR, la valutazione di Facchinetti fu quella di ricondurre il piano G.A.M.M. all’art. 15 del Pgt, relativo alla riconversione di fabbricati dismessi ad uso produttivo e all’obbligatorietà dell’indagine ambientale in vista di un’eventuale bonifica. Da cui poi la monetizzazione, alla luce dell’indice del microtessuto polifunzionale (0.6) e della superficie di risulta (2.200 mq), di un importo complessivo tra oneri di urbanizzazione e contributi di costruzione pari a circa 809.000 euro.
Che dovesse scegliersi lo strumento del piano attuativo, è richiesto dallo stesso art. 15 (dato che la superficie lorda prevista superava abbondantemente i 900 mq). Per questo era stata accolta «solo parzialmente» dal Comune l’osservazione presentata dalla G.A.M.M. nei 15 giorni successivi alla pubblicazione (nel settembre 2015) della delibera di adozione del piano; osservazione con cui la società chiedeva di convertire l’area di sua proprietà da produttiva a polifunzionale senza passare dalla pianificazione attuativa. Respingere in parte questa richiesta avrebbe rappresentato, secondo le difese, un ulteriore aggravio dei costi sostenuti dall’imprenditore, che proseguendo l’altra via avrebbe invece risparmiato circa 369.000 euro di oneri di urbanizzazione.
Gli ultimi commenti hanno riguardato l’omesso passaggio della pratica nella Commissione consiliare Politiche del Territorio e l’asservimento dei parcheggi, non ceduti al Comune ma – secondo l’accusa – lucrati da Lugarà. La difesa di Facchinetti ha insistito in particolare sull’opinabilità di quanto – a suo giudizio – scritto dal consulente tecnico del pm, l’architetto Rimoldi, nella sua relazione, circa la necessità per il privato di «pedonalizzare via Dell’Oca».
Nella prossima udienza, calendarizzata per il 29 marzo, saranno sentiti il teste Rizzo, gli imputati Vincenzo Corso e (se presente) Giuseppe Carello, insieme a eventuali consulenti tecnici della difesa.