Cronaca

SEREGNO – “MOSCHEA” DI VIA MILANO: IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO DELL’ASSOCIAZIONE ANASR

SEREGNO – Il Tar della Regione Lombardia ha accolto il ricorso di sospensiva presentato dall’associazione Anasr, proprietaria dell’immobile situato in via Milano 3, dopo che l’amministrazione comunale ( leggi ) ha imposto negli ultimi giorni dello scorso anno il ” ripristino della destinazione d’uso a laboratorio artigianale ” . Il Tar ha valutato che «gli accertamenti compiuti dalla Polizia locale constatano o la mancanza di attività in corso (verbali del 15 ottobre e del 9 novembre) o lo svolgimento di attività di studio (verbali del 19 ottobre, del 5 novembre e del 23 novembre). Non viene quindi accertato lo svolgimento di attività di culto o l’accesso generalizzato ed indistinto anche di soggetti estranei all’associazione, ma solo lo svolgimento di attività di studio che risultano legittime ai sensi della previsione di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo numero 117/2017, salve le verifiche di competenza dell’amministrazione comunale circa la concreta sussistenza dei presupposti di operatività di detta normativa e circa i profili di conformità urbanistico-edilizia che devono contraddistinguere anche le sedi delle associazioni di promozione sociale». Il collegio giudicante del Tar  ( composto da Italo Caso-presidente, Antonio De Vita-consigliere  e Lorenzo Cordì-referendario ) ha quindi “…ritenuto sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile», poiché l’ordinanza preclude «nelle more della definizione del giudizio, l’esercizio delle attività di promozione sociale dell’associazione ricorrente e preannuncia, altresì, l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale..” L’ udienza per la trattazione del ricorso è stata fissata al prossimo  martedì 10 novembre 2020.

Sulla vicenda abbiamo raccolto a caldo il commento del sindaco Alberto Rossi:L’Ordinanza del Giudice Amministrativo ci ha lasciato negativamente sorpresi. Il Tar, infatti, ha posto i diritti costituzionali di libertà di riunione e libertà religiosa in posizione di prevalenza rispetto a considerazioni di tipo edilizio e urbanistico. Sull’importanza dei valori di libertà di riunione e di religione in quanto tali siamo in perfetta sintonia con quanto ha enunciato il Tar. Siamo, però, preoccupati perché un’interpretazione che non tenga adeguatamente conto di altri valori come il principio di legalità e di gestione ordinata dei territori e delle attività che in essi si svolgono, sminuirebbe i presupposti di certezza su cui deve fondarsi la programmazione edilizia ed urbanistica. Ci prendiamo il tempo necessario per la valutazione dell’ordinanza, dopo di che valuteremo ogni strategia, sia proporre appello contro l’ordinanza oppure attendere il dibattimento di merito.”

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